Sez. 5, Sentenza n. 1299 del 26/01/2015 (Rv. 634020 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Modifica della rendita - Principio di retroattività - Errori originari della sua attribuzione - Applicabilità - Modificazione dello stato o della destinazione del bene - Esclusione della retroattività .
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini del computo della base imponibile, la modifica della rendita catastale retroagisce solo se conseguente ad errori originari della sua attribuzione e non anche se sia dipesa da una modificazione dello stato o della destinazione del bene, tale da implicare una nuova ed aggiornata valutazione da parte dell'ufficio.
Riferimenti normativi: Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74 CORTE COST., DPR 27/03/1992 num. 287 art. 68, Decr. Minist. Finanze 11/02/1997 num. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)