Sez. 2, Sentenza n. 7140 del 25/05/2001 (Rv. 547001 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Ammissibilità - Provvedimento di natura non decisoria, ma regolamentare del processo ed emesso da organo privo di potestas decidendi della controversia - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
È inammissibile il regolamento di competenza avverso un provvedimento di natura non decisoria, ma regolamentare dello svolgimento del processo, ed emesso da un organo giudiziario sprovvisto di potestas decidendi della controversia (nella specie, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso un'ordinanza del giudice istruttore di rigetto dell'istanza di sospensione di una causa di scioglimento di comunione in attesa della decisione sulla impugnazione della sentenza non definitiva di primo grado e di prosecuzione del giudizio, emessa prima dell' entrata in vigore del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 51, e cioè allorché spettava al Tribunale in sede collegiale la decisione sulla predetta causa).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 131 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 175, Cod. Proc. Civ. art. 176
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)