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Sez. 3, Sentenza n. 3417 del 17/12/1973 (Rv. 367389 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI O DI SOSPENSIONE - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367389-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI O DI SOSPENSIONE - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE.*

I provvedimenti del giudice dell'esecuzione, con i quali si provvede all'istruzione della causa di opposizione o sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione, non hanno carattere di sentenza e pertanto contro di essi e inammissibile il regolamento di Competenza innanzi alla suprema Corte di Cassazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 131 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)