Sez. U, Sentenza n. 5422 del 17/10/1979 (Rv. 402004 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - DECISIONE DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE SICILIANA - RICORSO PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - DECISIONE DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE SICILIANA - RICORSO PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Poiche il ricorso per Cassazione contro una decisione del consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana e consentito esclusivamente per motivi che attengono ai limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali del consiglio medesimo, con detto ricorso non puo trovare ingresso una denuncia di violazione del principio del doppio grado di giudizio, introdotto, nell'ambito degli organi della giustizia amministrativa, dalla legge 6 dicembre 1971 n 1034, atteso che questa censura investe una questione di ripartizione interna della funzione giurisdizionale nell'ambito dello stesso ordine, e, quindi, attiene alla Competenza. (V 5522/77, mass n 389162; (V 1227/75, mass n 374676).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legge 06/05/1948 num. 654 art. 5 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)