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Sez. 2 - , Sentenza n. 9385 del 21/05/2020 (Rv. 657753 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIA | Sanzioni amministrative - Opposizione - Procedimento - Produzione di documenti da parte dell'Autorità anche non comparsa o rimasta contumace - Ammissibilità - Termine per la produzione - Natura perentoria - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657753-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIA

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la produzione di documenti da parte dell'Autorità opposta può intervenire anche nel corso del giudizio, non avendo il termine relativo natura perentoria, e indipendentemente dalla costituzione della predetta autorità o dalla comparizione della medesima, senza che venga perciò in considerazione il disposto dell'art. 87 disp. att. c.p.c. che contempla, regolandone le modalità, la diversa ipotesi di documenti offerti in comunicazione alle parti dopo la costituzione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)