Sez. 1, Sentenza n. 14016 del 27/09/2002 (Rv. 557668 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIA | Sanzioni amministrative - Opposizione - Procedimento - Produzione di documenti da parte dell'Autorità rimasta anche non componente o rimasta contumace - Ammissibilità - Termine per la produzione - Natura perentoria - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIA
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa disciplinato dalla legge n. 689 del 1981 la produzione di documenti da parte dell'Autorità opposta, può intervenire anche nel corso del giudizio, non avendo il termine relativo natura perentoria, e indipendentemente dalla costituzione della predetta autorità o dalla comparizione della medesima, senza che venga perciò in considerazione il disposto dell'art. 87 disp. att. cod. proc. civ. che contempla (regolandone le modalità) la diversa ipotesi di documenti offerti in comunicazione alle parti dopo la costituzione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)