Sez. L, Sentenza n. 4960 del 05/10/1984 (Rv. 436824 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 4 LEGGE N. 859 DEL 1965, CONTENENTE NORME DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA - INTERPRETAZIONE - RICOMPRENSIONE DEI PILOTI COLLAUDATORI DIPENDENTI DA IMPRESE DI COSTRUZIONI AERONAUTICHE.*
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 4 LEGGE N. 859 DEL 1965, CONTENENTE NORME DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA - INTERPRETAZIONE - RICOMPRENSIONE DEI PILOTI COLLAUDATORI DIPENDENTI DA IMPRESE DI COSTRUZIONI AERONAUTICHE.*
In base a criteri di ordine letterale e storico nonché alla stregua della ratio legis (tutela del rischio del volo) desumibile anche dai lavori preparatori, l'art. 4 della legge 13 luglio 1965 n. 859, contenente norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, va interpretato nel senso che fra le "aziende (rectius, imprese) di navigazione aerea", il cui personale di volo è obbligatoriamente iscritto - nella sussistenza delle altre condizioni richieste dalla norma - allo speciale fondo di previdenza istituito dalla legge e sostitutivo dell'Assicurazione generale obbligatoria i.V.S., rientrano anche le imprese di costruzioni aeronautiche, ancorché per esse "l'Esercizio di un'aeromobile" (art. 874 cod. nav.) sia limitato al fine ed alla fase del collaudo, con conseguente iscrivibilità al fondo dei piloti collaudatori dipendenti da tali imprese (nella specie, soc. Aeritalia).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Cod. Navig. art. 731, Cod. Navig. art. 732, Cod. Navig. art. 735, Cod. Navig. art. 743, Cod. Navig. art. 874, Cod. Navig. art. 900, Legge 13/07/1965 num. 859 art. 1, Legge 13/07/1965 num. 859 art. 2, Legge 13/07/1965 num. 859 art. 4, Legge 13/07/1965 num. 859 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)