Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
Testo vigente
Art. 2 Ordinamento del Fondo e soppressione della Cassa nazionale della gente dell'aria
1. Il Fondo di cui al precedente articolo 1 costituisce una gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
2. Al Fondo medesimo, e per esso all'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono trasferite le attivita' e le passivita', gli oneri ed i diritti e quanto altro di pertinenza della "Cassa nazionale della gente dell'aria" di cui al regio decreto 31 dicembre 1934, n. 2264, che viene soppressa con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e la cui gestione si considera cessata con la data predetta. Alle operazioni di stralcio della gestione soppressa provvede il Fondo di previdenza regolato dalla presente legge.
Art. 3 Passaggio all'istituto nazionale della previdenza sociale del personale della Cassa nazionale gente dell'aria
1. Il personale della Cassa nazionale gente dell'aria passa a far parte del personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
2. Apposite norme, da deliberarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto e da approvare con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, ne stabiliranno, all'entrata in vigore della presente legge, l'anzianita' di servizio, la carriera e la qualifica di appartenenza, in conformita' delle disposizioni di legge e di regolamento in vigore presso l'Istituto medesimo.
Art. 4 Obbligo dell'iscrizione
1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i soggetti appartenenti alle categorie del personale di volo previste dall'articolo 732 del codice della navigazione che:
a) svolgano servizio in via prevalente a bordo dell'aeromobile;
b) abbiano eta' inferiore ad anni 60;
c) siano iscritti negli albi e nei registri tenuti dall'Ente nazionale della gente dell'aria; .il04; d) siano titolari di brevetti aeronautici, di licenza o di attestato, e sottoposti ai controlli periodici presso gli istituti medico-legali dell'aeronautica militare;
e) siano dipendenti da aziende di navigazione aerea o di costruzioni aeronautiche e assunti con il contratto di lavoro disciplinato dagli articoli 900 e seguenti del codice della navigazione.
2. Sono, altresi', iscritti i soggetti indicati al comma 1 che abbiano i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) e siano dipendenti da aziende esercenti i servizi aerei non di linea ai sensi degli articoli 788 e seguenti del codice della navigazione.
Art. 5 Trasferimento al Fondo dei contributi di previdenza degli iscritti alla Cassa nazionale della gente dell'aria
1. Salvo quanto disposto dal successivo articolo 47, i saldi risultanti dai conti individuali di previdenza degli iscritti alla cessata "Cassa nazionale della gente dell'aria" alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti in proprieta' del Fondo di previdenza, che subentra agli iscritti medesimi quale titolare dei buoni postali fruttiferi ad essi intestati.
2. Capo II.
Art. 6 Comitato di vigilanza
1. Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sovraintende alla amministrazione del Fondo un Comitato di vigilanza del quale fanno parte:
a) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che lo presiede;
b) il direttore generale della previdenza e assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o, in caso di assenza o impedimento, il funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale delegato a sostituirlo;
c) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile;
d) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero del tesoro;
e) sette rappresentanti effettivi e sette supplenti del personale di volo, di cui quattro dei piloti, due degli assistenti di volo e uno dei motoristi;
f) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti delle aziende di trasporto aereo;
g) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o, in caso di assenza o impedimento, il funzionario dello Istituto nazionale della previdenza sociale delegato a sostituirlo.
2. I rappresentanti di cui alle lettere e) ed f) sono designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a base nazionale.
3. In mancanza di Associazioni sindacali a carattere nazionale o nel caso in cui queste non provvedano a trasmettere le designazioni di propria competenza entro il termine che sara' per esse stabilito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero medesimo ha facolta' di provvedere direttamente alla nomina dei predetti rappresentanti.
4. I membri supplenti partecipano alle riunioni in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.
5. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; i componenti di cui alle lettere c), d), e), f) durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
Art. 7 Poteri del Comitato di vigilanza
1. Spetta al Comitato di cui al precedente articolo 6:
1) di deliberare sui ricorsi riguardanti i contributi e le prestazioni, salvo, per queste ultime, il disposto dei primi quattro commi del successivo articolo 26;
2) di dare parere sulla accettazione delle eredita', legati, donazioni a favore del Fondo;
3) di fare proposte concernenti gli investimenti delle attivita' del Fondo in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 14, n. 2 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;
4) di dare parere sulle questioni generali relative alla determinazione della misura dei contributi, alla riscossione di essi, ed al pagamento delle prestazioni, richiedendo eventuale compilazione dei bilanci tecnici particolari;
5) di esaminare i bilanci annuali ed i bilanci tecnici relativi alla gestione del Fondo;
6) di dare pareri sulle questioni che, comunque, possano sorgere nell'applicazione delle norme di cui alla presente legge.
Art. 8 Collegio dei sindaci
1. Le funzioni dei sindaci rispetto al Fondo sono esercitate dal Collegio sindacale di cui all'articolo 18 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato con decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 436.
Capo III. Il patrimonio e gestione finanziaria
Art. 9 Entrate del Fondo
1. Le entrate del Fondo sono costituite:
a) dai contributi degli iscritti e dei datori di lavoro;
b) dai contributi volontari versati dagli iscritti;
c) dai proventi derivanti dall'impiego delle disponibilita' del Fondo;
d) dalle somme dovute dalle aziende e dagli iscritti volontari per interessi di mora e penalita';
e) da lasciti, donazioni, elargizioni, versamenti e da qualsiasi altro provento di carattere straordinario;
f) dalle rate di pensione prescritte;
g) dalle ammende di cui al successivo articolo 52.
Art. 10 Sopravvenienze attive
1. Sono devoluti al Fondo:
a) la meta' delle somme versate a titolo di multe e ammende per le infrazioni previste dalle vigenti norme sulla navigazione aerea;
b) le somme ritenute a titolo di pene pecuniarie sulle retribuzioni e sulle quote di utili degli appartenenti al personale di volo;
c) il ricavato della vendita degli oggetti appartenenti a persone morte o scomparse, trascorsi cinque anni dalla data di avviso notificato agli aventi diritto.
Art. 11 Bilancio tecnico
1. Ogni cinque anni o a richiesta del Comitato di vigilanza di cui al precedente articolo 6, l'Istituto nazionale della previdenza sociale compila il bilancio tecnico della gestione del Fondo.
2. I risultati relativi sono sottoposti al Comitato di vigilanza e trasmessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. Il primo bilancio tecnico della gestione del Fondo e' compilato con riferimento alla situazione accertata al 31 dicembre 1967.
Art. 12 Gestione del Fondo
1. Il Fondo e' sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La gestione del Fondo e' regolata con il sistema della ripartizione con l'accantonamento di una riserva legale non inferiore a due annualita' delle pensioni in pagamento alla fine di ciascun anno.
Titolo II. Il trattamento di previdenza
Capo I. I contributi
Art. 13
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 24 APRILE 1997, N. 164
Art. 14 Misura e versamento del contributo
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto al Fondo di previdenza del personale di volo e' stabilito nel 15 per cento degli elementi retributivi di cui al precedente articolo 13, validi ai fini della pensione, ed e' ripartito per i 2/3 a carico dell'azienda e, per 1/3, a carico del personale. Ove intervengano variazioni in tale aliquota contributiva, oltre l'aliquota prevista dall'assicurazione generale obbligatoria, la quota eccedente quest'ultima sara' ripartita in ragione di 3/5 a carico dell'azienda e di 2/5 a carico del personale.34
2. La misura della percentuale del contributo stabilita dal precedente comma per la copertura degli oneri del Fondo di previdenza del personale di volo puo' essere modificata, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza, di cui al precedente articolo 6.
3. Finche' non sara' stabilita la nuova misura della percentuale di contributo, questo e' versato dalle aziende, salvo conguaglio, nella misura dovuta per l'anno precedente.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 APRILE 1997, N. 164.6
5. Le aziende rispondono del pagamento del contributo previsto dal presente articolo anche per la parte a carico dei dipendenti.
6. L'obbligo del versamento del contributo sussiste anche se il dipendente abbia superato il 50° anno di eta'.
Art. 15 Tenuta dei conti delle aziende
1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita alle aziende in apposito conto tutti i versamenti effettuati nel corso dell'anno, con valuta dalla data di pagamento, ed addebita nel conto stesso l'ammontare dei contributi complessivi dell'anno, con valuta 1 ottobre ed il saldo relativo all'anno precedente, con valuta 1 gennaio.
2. A tal fine, entro il mese successivo a ciascun trimestre solare le aziende debbono comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale il totale complessivo sia delle retribuzioni soggette a contributo corrisposte nel trimestre precedente, sia della corrispondente contribuzione.
3. Il conto di cui al primo comma del presente articolo e' chiuso al 31 dicembre di ciascun anno con la determinazione degli interessi al saggio annuo del 6 per cento.
4. Il conto relativo alle aziende che non provvedano ad inviare le prescritte denuncie trimestrali sara' chiuso addebitando alle aziende stesse i contributi nella misura rilevabile dagli elementi piu'
recenti in possesso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
5. Gli addebitamenti e gli accreditamenti al conto di cui al presente
articolo non costituiscono rapporti di conto corrente.
6. Agli effetti del calcolo degli interessi, non sono computate le somme indebitamente versate.
7. I contributi e gli interessi calcolati sulla base delle denuncie di cui al secondo comma, o degli elementi di cui al quarto comma del presente articolo, verranno rettificati in base alle risultanze degli elenchi annuali di contribuzione che debbono essere inviati dalle aziende in applicazione del successivo articolo 19.
Art. 16
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 24 APRILE 1997, N. 164
Art. 17 Contribuzione nei periodi di sospensione dal servizio e di malattia
1. L'obbligo del versamento del contributo di cui al precedente articolo 14, da parte delle aziende e dell'iscritto, inizia dalla data di assunzione e permane fino alla cessazione del rapporto di lavoro, qualunque sia l'eta' dell'iscritto medesimo ed anche se questi abbia gia' conseguito la pensione a carico del Fondo.
2. Lo stesso obbligo permane nei periodi di sospensione dal servizio, quando continui in misura ridotta la corresponsione della retribuzione nonche' nei periodi di assenza dal servizio per i quali sia corrisposto il trattamento economico di malattia da parte della azienda.
3. L'iscritto che sia stato assente dal servizio senza retribuzione puo' essere ammesso a corrispondere i contributi, maggiorati degli interessi al 6 per cento, relativi al periodo di assenza, per una durata non superiore ai due anni. Detti contributi sono calcolati sull'intera retribuzione spettante all'iscritto alla data di inizio dell'assenza.
4. La relativa domanda deve essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due mesi dalla data di ripresa del servizio ed i contributi debbono essere versati entro sei mesi dalla data in cui l'Istituto stesso ne ha comunicato l'importo all'iscritto.
5. La mancata osservanza di uno dei termini di cui al precedente comma comporta la decadenza dalla facolta' di regolarizzazione dei periodi di assenza senza retribuzione.
6. I periodi di servizio militare prestato per richiamo alle armi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ed i periodi di interruzione obbligatoria o facoltativa del lavoro per gravidanza e puerperio sono riconosciuti, ai fini del diritto e della misura della pensione, a condizione che durante i periodi stessi risultino versati al Fondo i prescritti contributi a carico della azienda e del personale.
Art. 18 Responsabilita' solidale per il versamento dei contributi
1. In caso di fusione o cessazione di imprese, di aziende e, comunque, di subingresso convenzionale nella gestione dell'azienda, il nuovo esercente e' solidalmente responsabile con quello precedente del pagamento dei contributi maturati nonche' delle somme a qualsiasi altro titolo dovute al Fondo.
Art. 19 Elenchi di contribuzione
1. Nel periodo dal 1° al 15 aprile di ciascun anno, le aziende comunicano a ciascuno dei propri dipendenti per i quali, ai sensi del precedente articolo 4 e' obbligatoria l'iscrizione al Fondo, l'ammontare degli emolumenti soggetti a contributo corrisposti nell'anno solare precedente.
2. Entro il 30 giugno dello stesso anno le aziende inviano all'Istituto nazionale della previdenza sociale un elenco nominativo dei dipendenti iscritti al Fondo, indicando per ciascuno di essi le somme dovute per contributi sul totale delle voci retributive imponibili nonche', in complesso, le somme corrisposte ma non soggette a contributo.
Art. 20 Comunicazione dei dati relativi all'assunzione ed all'esonero degli iscritti
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende devono trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale i seguenti dati relativi al personale iscritto alla data stessa:
1) cognome e nome;
2) stato di famiglia;
3) data di assunzione in servizio e numero della posizione costituita nell'assicurazione generale obbligatoria;
4) categoria e qualifica ed ogni altra notizia che potra' essere richiesta dall'Istituto stesso.
2. Eventuali variazioni dei dati di cui al precedente punto 4) saranno indicate dalle aziende negli elenchi di contribuzione relativi agli anni solari successivi a quello di entrata in vigore della presente legge.
3. Le aziende sono tenute a comunicare le notizie relative alle assunzioni ed alle risoluzioni di rapporto di lavoro intervenute dopo l'entrata in vigore della presente legge, entro tre mesi dalla data in cui gli eventi si sono verificati.
Art. 21
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Capo II. Le prestazioni
Art. 22 Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione
1. Hanno diritto a pensione di anzianita' gli iscritti, quando, avendo cessato il servizio per dimissioni o licenziamento:
1) possano far valere un periodo utile di almeno 25 anni, di cui almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontariaal Fondo, qualunque sia l'eta';
2) ovvero abbiano compiuto il 50° anno di eta' e possano far valere un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo;
3) ovvero abbiano compiuto il 45° anno di eta' ed un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo. In questo caso la misura della pensione e' ridotta in base ai coefficienti sotto elencati:
Eta Coefficienti 49.............................................. 0,9737 48.............................................. 0,9468 47.............................................. 0,9196 46.............................................. 0,8922 45.............................................. 0,8647 Hanno diritto alla pensione di invalidita' gli iscritti:
a) che possano far valere un periodo utile di almeno dieci anni, di cui almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo e siano divenuti permanentemente inabili ad esercitare la professione autorizzata da un regolare brevetto aeronautico o da altro documento equipollente, purche' la invalidita' dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo;
b) che siano riconosciuti invalidi ai sensi delle disposizioni vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, purche' l'invalidita' dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo, e possano far valere almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo, se l'invalidita' non e' dovuta a causa di servizio.
Ove l'invalidita' sia dovuta a causa di servizio, per evento verificatosi posteriormente al 31 dicembre 1971, il diritto alla pensione si consegue con il solo requisito dell'iscrizione.
Si considera dovuta a causa di servizio la invalidita' che sia conseguenza diretta ed immediata di traumi subiti o di infermita' contratte in servizio, in dipendenza dell'esercizio delle mansioni affidate all'iscritto.