Sez. 3, Sentenza n. 1954 del 21/06/1971 (Rv. 352535 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - PRECEDENZA DI DIRITTO - IMMISSIONE NEL FLUSSO DELLA CIRCOLAZIONE - DISCIPLINA REGOLAMENTARE - DIFFERENZE - CONSEGUENZE - DIRITTO DI PRECEDENZA DEI VEICOLI PROVENIENTI DA DESTRA - DIRITTO DI PRECEDENZA DEI VEICOLI IN CIRCOLAZIONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - PRECEDENZA DI DIRITTO - IMMISSIONE NEL FLUSSO DELLA CIRCOLAZIONE - DISCIPLINA REGOLAMENTARE - DIFFERENZE - CONSEGUENZE - DIRITTO DI PRECEDENZA DEI VEICOLI PROVENIENTI DA DESTRA - DIRITTO DI PRECEDENZA DEI VEICOLI IN CIRCOLAZIONE.*
Gli artt 521 e 522, settimo comma del regolamento del codice stradale hanno un diverso ambito di applicazione. La prima disposizione, infatti, riguarda, i veicoli che, circolando sulle strade di rispettiva provenienza, impegnano un crocevia e, cioe, giungono all'intersezione dei rispettivi flussi di circolazionè la seconda norma concerne, invece, i veicoli che si immettono nel flusso della circolazione e, cioe riguarda quei veicoli che debbono inserirsi in una corrente di traffico nella quale non sono incanalati. Nel primo caso trova, quindi, applicazione la regola della precedenza di diritto a favore del veicolo proveniente da destra, salvo le eccezioni di cui al terzo, quarto, quinto e sesto comma dell'art 105 cod stradale, oppure una diversa segnalazione realizzata con i prescritti segnalì nel secondo caso la precedenza spetta, per contro, a coloro che sono in circolazione nel flusso principale. (V 3335'68, mass n 336345).*
Riferimenti normativi: Legge 30/06/1959 num. 420 art. 521, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 521), Legge 30/06/1959 num. 420 art. 522, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 522), Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105, Cod. Strada art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)