Sez. 3, Sentenza n. 12245 del 14/11/1992 (Rv. 479533 - 01)
Contratti agrari - Colonia - Conversione dei contratti associativi - Comunicazioni | Conversione del contratto agrario associativo in contratto di affitto a coltivatore diretto - Perfezionamento di diritto a seguito della comunicazione del richiedente ex art. 1 legge n. 29 del 1990 - Efficacia - Decorrenza dall'annata agraria successiva - Gestione del fondo, come affittuario, del mezzadro coltivatore diretto a decorrere dall'inizio dell'annata agraria successiva alla richiesta di conversione - Conseguenze in materia di spoglio.
Contratti agrari - Colonia - Conversione dei contratti associativi - Comunicazioni
L'art. 1 legge 14 febbraio 1990 n. 29 che ha interpretato autenticamente l'art. 26 legge 3 maggio 1982 n. 203 e che pertanto è applicabile ai contratti oggetto di controversia giudiziaria non definita con sentenza passata in giudicato, stabilisce che la conversione del contratto agrario associativo in contratto di affitto a coltivatore diretto si verifica di diritto a seguito della comunicazione del richiedente, ma con effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva. Ne consegue che il mezzadro coltivatore diretto il quale abbia gestito il fondo come affittuario a decorrere dall'inizio dell'annata agraria successiva alla richiesta di conversione, non può essere considerato come autore di spoglio in danno del concedente, poiché tale comportamento derivante dalla conversione di diritto del contratto non è di per sè illegittimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 2, Legge 14/02/1990 num. 29 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)