Sez. 3, Sentenza n. 7174 del 02/08/1997 (Rv. 506383 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - IN GENERE | Legge n. 203 del 1982 - Distinzione tra contratti nuovi e contratti in corso - Rispettivi termini di durata - Natura autonoma di ciascuno di essi - Sussistenza - Conseguenze.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - IN GENERE
La legge n. 203 del 1982, distinguendo, quanto alla durata dell'affitto a coltivatore diretto, tra contratti nuovi e contratti in corso (stabilendo, per i primi, una durata non inferiore a quindici anni, ex art. 1, comma secondo, e, per i secondi, un'altra, diversa, e variabile tra i dieci ed i quindici anni - con decorrenza dalla data della sua entrata in vigore -, a seconda che il rapporto associativo convertito abbia avuto inizio in epoca più o meno remota) ha previsto due diverse, e del tutto autonome, decorrenze temporali, aggiungendo, ancora, una ulteriore previsione di durata (da sei a dieci anni) con riferimento ai contratti associativi dei quali non sia stata chiesta la conversione. Pertanto (essendo rimessa allo stesso concessionario ogni valutazione circa l'opportunità o meno della trasformazione del rapporto) è, comunque, da escludere che, per effetto della intervenuta modificazione contrattuale, di carattere non novativo, il rapporto di affitto possa ritenersi "nuovo" rispetto al contratto associativo che vi ha dato origine, con conseguente inapplicabilità, ad esso, del termine minimo di durata di cui al citato art. 1, comma secondo, della legge n. 203 del 1982.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 1 com. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)