Sez. 5 - , Sentenza n. 12929 del 14/02/2020 Ud. (dep. 24/04/2020) Rv. 278807 - 01
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE | Inottemperanza all'ordine di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie - Natura - Reato omissivo proprio con effetti eventualmente permanenti - Momento consumativo - Individuazione.
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE
Il delitto di omesso deposito di bilanci e scritture contabili e fiscali obbligatorie, previsto dagli artt. 220 e 16, comma primo, n. 3, legge fall., ha natura di reato omissivo proprio istantaneo, con effetti eventualmente permanenti, che si consuma all'atto dell'inadempimento dell'obbligo di deposito nei tempi previsti dalla legge.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 16 com. 2 lett. 3, Legge Falliment. art. 220
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)