Sez. 5, Sentenza n. 16744 del 13/02/2018 Ud. (dep. 16/04/2018) Rv. 272684 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE | Omessa tenuta delle scritture contabili - Inosservanza dell'obbligo di deposito ex art. 16, n.3, legge fall. - Concorso apparente con il reato di bancarotta fraudolenta documentale - Sussistenza - Ragioni.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE
In tema di reati fallimentari, il reato previsto dagli artt 16, n. 3 e 220 legge fall., relativo all'inosservanza dell'obbligo di deposito delle scritture contabili, nonché il delitto di bancarotta documentale semplice, devono ritenersi assorbiti dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta delle scritture contabili, qualora i fatti addebitati abbiano ad oggetto le medesime scritture contabili, in quanto, a fronte dell'omogeneità della struttura e dell'interesse sotteso alle predette figure di reato, prevale la fattispecie più grave connotata dall'elemento specializzante del dolo specifico.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 16 n. 3, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge Falliment. art. 220
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)