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Sez. 4, Sentenza n. 12809 del 01/10/1998 Ud. (dep. 05/12/1998) Rv. 212402 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Esistenza e adempimento di un obbligo di revisione periodica - Non esclude la colpa generica per difetto di manutenzione nell'intervallo di tempo tra le revisioni, tanto più quanto più il tempo si allontani dall'ultima revisione e dalla data di costruzione. Fattispecie: società incaricata del riempimento e dei collaudi di recipienti per gas liquefatti e valvole annesse e incendio colposo, cagionato per la cessione della spina di sicurezza di una bombola costruita 28 anni prima e sottoposta a revisione 9 anni prima.
Stato
decisa il 1998-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212402-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE

L'adempimento di un obbligo di revisione periodica non esclude la colpa generica per difetto di manutenzione nell'intervallo di tempo tra le revisioni, tanto più quanto maggiore è l'intervallo temporale tra l'ultima revisione e la data di costruzione. (Fattispecie in cui la società incaricata del riempimento e dei collaudi di recipienti per gas liquefatti e valvole annesse è stata ritenuta responsabile di incendio colposo, cagionato per la cessione della spina di sicurezza di una bombola costruita 28 anni prima e sottoposta a revisione 9 anni prima. La Corte ha altresì affermato che un obbligo di generica diligenza e prudenza si desume dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n.1083 secondo cui tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza).

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1083 CORTE COST., Cod. Pen. art. 449 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)