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Sez. 4, Sentenza n. 34371 del 23/06/2004 Ud. (dep. 11/08/2004) Rv. 229088 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - DELITTI COLPOSI - DI DANNO O DI PERICOLO | Incendio colposo - Installazione del camino - Responsabilità dell'installatore.
Stato
decisa il 2004-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229088-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - DELITTI COLPOSI - DI DANNO O DI PERICOLO

In tema di incendio colposo, la posizione di garanzia dell'installatore di un impianto di qualsiasi genere non è limitata al mero accertamento della sua funzionalità ma si estende ad una verifica complessiva della struttura in cui l'impianto è inserito con obbligo di controllo sia del funzionamento del medesimo sia dell'assenza di situazioni di pericolo ricollegabili comunque al suo funzionamento; a meno che questa verifica complessiva del sistema non sia stata affidata a terzi. (Fattispecie relativa all'installazione di un caminetto causa di incendio di un'abitazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 423 CORTE COST., Cod. Pen. art. 449 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)