Sez. 3, Sentenza n. 2587 del 28/07/1972 (Rv. 360115 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - BENI DEL FALLITO - TUTELA GIUDIZIALE - AMMISSIBILITA - INCAPACITA - ECCEZIONE - LEGITTIMAZIONE DELLA CURATELA - MANCATA PROPOSIZIONE - EFFETTI POSITIVI DELL'ATTIVITA PROCESSUALE DEL FALLITO - ACQUISIZIONE DI DIRITTO AL FALLIMENTO - EFFETTI NEGATIVI - ININFLUENZA SUL FALLIMENTO.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - BENI DEL FALLITO - TUTELA GIUDIZIALE - AMMISSIBILITA - INCAPACITA - ECCEZIONE - LEGITTIMAZIONE DELLA CURATELA - MANCATA PROPOSIZIONE - EFFETTI POSITIVI DELL'ATTIVITA PROCESSUALE DEL FALLITO - ACQUISIZIONE DI DIRITTO AL FALLIMENTO - EFFETTI NEGATIVI - ININFLUENZA SUL FALLIMENTO.*
Il fallito puo tutelare giudizialmente un diritto di pertinenza del fallimento e spetta soltanto all'organo preposto al fallimento eccepire la Mancanza di legittimazione del fallito o paralizzarne in concreto l'Azione. In ogni caso, l'ufficio fallimentare, mentre puo avvantaggiarsi immediatamente dei mezzi processuali posti in essere dal fallito subentrando nel processo ed assumendone la direzione in qualsiasi stato, peraltro non viene danneggiata dalla condotta del fallito, che e res inter alios acta negli eventuali effetti depauperatori, bensi profitta mediatamente del risultato positivo dell'Azione giudiziale iniziata o proseguita dal fallito, giacche, ove costui raggiunga un risultato patrimoniale vantaggioso, questo viene acquisito di diritto al fallimento come trasformazione economica di un diritto, che gia vi apparteneva in forza del sistema ex artt 42 - 44 della legge fallimentare.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 44 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)