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Sez. 1, Sentenza n. 956 del 05/04/1974 (Rv. 368873 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - INCAPACITA - PROCESSUALE - RILEVABILITA D'UFFICIO E DEDUCIBILITA DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DAL CURATORE - ESCLUSIONE - ATTIVITA PROCESSUALE DEL FALLITO - EFFICACIA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368873-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - INCAPACITA - PROCESSUALE - RILEVABILITA D'UFFICIO E DEDUCIBILITA DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DAL CURATORE - ESCLUSIONE - ATTIVITA PROCESSUALE DEL FALLITO - EFFICACIA - LIMITI.*

L'incapacita processuale del fallito e stabilita dalla legge a salvaguardia degli interessi dell'amministrazione fallimentare. Da cio deriva che tale incapacita o difetto di legitimatio ad processum puo essere eccepita soltanto dal curatore del fallimento e non puo essere rilevata ex officio; ne deriva altresi che il fallito puo continuare a gestire sul piano processuale anche i diritti patrimoniali avocati al fallimento, il quale dall'attivita processuale del fallito - secondo il sistema desumibile dagli artt 42, 43 e 44 legge fallimentare - acquisisce i risultati utili e non risente gli effetti dannosi. (V 2587'72, mass n 360115).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)