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Sez. T, Ordinanza n. 4735 del 23/02/2025 (Rv. 674118-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE | Cessione di terreni edificabili con destinazione agricola - Plusvalenze tassabili ex art. 81 T.U.I.R. - Valore iniziale determinato ex art. 7 l. n. 448 del 2001 - Perizia sul valore asseverata in data successiva all'accertamento notificato - Utilizzabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674118-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE

In tema di imposte sui redditi, la determinazione delle plusvalenze, di cui all'art. 81, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 917 del 1986, per i terreni edificabili e con destinazione agricola, a norma dell'art. 7 della l. n. 448 del 2001, non può avvenire assumendo come valore iniziale, in luogo del costo o del valore di acquisto, quello determinato sulla base di una perizia giurata asseverata in data successiva alla notifica dell'avviso di accertamento, poiché contrario alla finalità della norma, volta ad assicurare al contribuente un regime opzionale più favorevole, con riferimento all'anno d'imposta, entro il termine effettivamente previsto dalla norma primaria.

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 com. 1 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)