Sez. 5 - , Ordinanza n. 26808 del 25/11/2020 (Rv. 659560 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE | Cessione di terreni edificabili con destinazione agricola - Plusvalenze tassabili ex art. 81 T.U.I.R. - Valore iniziale determinato ex art. 7 l. n. 448 del 2001 - Perizia asseverata in data precedente alla stipula - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE
In tema di imposte sui redditi e con riferimento alla determinazione delle plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. a) e b), T.U.I.R., per i terreni edificabili e con destinazione agricola, a norma dell'art. 7 della l. n. 448 del 2001, può essere assunto come valore iniziale, in luogo del costo o del valore di acquisto, quello alla data del 1° gennaio 2002, determinato sulla base di una perizia giurata anche se asseverata in data successiva alla stipulazione, attesa l'assenza di limitazioni poste a tal proposito dalla legge e l'irrilevanza di quanto invece previsto da atti non normativi, come le circolari amministrative.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 com. 1 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)