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Sez. 1, Sentenza n. 5642 del 29/11/1978 (Rv. 395407 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO - SOCIETA DI CAPITALI O DI PERSONE - TERMINE ANNUALE PER LA DICHIARAZIONE - DECORRENZA - CESSAZIONE DI SVOLGIMENTO DI ATTI DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA COMMERCIALE ANCHE SE PER DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO POI DICHIARATA NULLA O REVOCATA - IRRILEVANZA - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - PERSISTENZA DI ALCUNI RAPPORTI PASSIVI - ASSOGGETTABILITA AL FALLIMENTO.*
Stato
decisa il 1978-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395407-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO - SOCIETA DI CAPITALI O DI PERSONE - TERMINE ANNUALE PER LA DICHIARAZIONE - DECORRENZA - CESSAZIONE DI SVOLGIMENTO DI ATTI DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA COMMERCIALE ANCHE SE PER DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO POI DICHIARATA NULLA O REVOCATA - IRRILEVANZA - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - PERSISTENZA DI ALCUNI RAPPORTI PASSIVI - ASSOGGETTABILITA AL FALLIMENTO.*

Il termine annuale fissato dall'art 10 del RD 16 marzo 1942, n 267, per la dichiarazione del fallimento di un imprenditore che abbia cessato l'Esercizio dell'impresa, decorre, nel caso di societa di capitali o di persone, dalla data dell'effettiva chiusura della liquidazione dei rapporti obbligatori facenti capo alla stessa societa. Pertanto, e assoggettabile alla dichiarazione di fallimento la societa che non abbia estinto tutti i suoi rapporti passivi, quale che sia il momento in cui essa abbia cessato di svolgere Atti di Esercizio dell'impresa commerciale; e cio anche nel caso in cui tale cessazione sia stata determinata da una precedente dichiarazione di fallimento, poi dichiarata nulla ovvero revocata per difetto dei presupposti formali o sostanziali, in quanto tali pronuncie travolgono ex tunc gli effetti dell'anzidetta sentenza e, quindi, non si verifica una ipotesi di chiusura del fallimento, che presuppone la validita della relativa dichiarazione. (Conf 1221/77, mass nn 384899 e 384897).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 10 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 19, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 19, Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST., Legge Falliment. art. 118, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 118, Legge Falliment. art. 121, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 121, Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)