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Sez. 1, Sentenza n. 1221 del 30/03/1977 (Rv. 384899 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO - SOCIETA DI CAPITALI O DI PERSONE - CESSAZIONE - TERMINE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1977-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384899-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO - SOCIETA DI CAPITALI O DI PERSONE - CESSAZIONE - TERMINE - DECORRENZA.*

Il termine annuale fissato dall'art 10 del RD 16 marzo 1942 n 267, per la dichiarazione del fallimento di un imprenditore che abbia cessato l'Esercizio dell'impresa, decorre, nel caso di societa di capitali o di persone, dalla data dell'effettiva chiusura della liquidazione dei rapporti obbligatori facenti capo alla stessa societa. Pertanto, e assoggettabile alla dichiarazione di fallimento la societa che non abbia estinto tutti i suoi rapporti passivi, quale che sia il momento in cui essa abbia cessato di svolgere Atti di Esercizio dell'impresa commerciale.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 10 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)