Sez. 3, Sentenza n. 813 del 14/03/1969 (Rv. 339141 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - AD CAUSAM - NOZIONE - DIFFERENZA DALLA TITOLARITA DEL RAPPORTO SOSTANZIALE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO SULLA LEGITIMATIO AD CAUSAM - CONFIGURABILITA DI ERROR IN PROCEDENDO - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - AD CAUSAM - NOZIONE - DIFFERENZA DALLA TITOLARITA DEL RAPPORTO SOSTANZIALE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO SULLA LEGITIMATIO AD CAUSAM - CONFIGURABILITA DI ERROR IN PROCEDENDO - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
La legitimatio ad causam attiva o passiva deve essere configurata come astratta condizione dell'Azione proposta, ossia come mera possibilita di ottenere dal giudice una pronuncia, qualunque essa sia, e si differenzia dalla titolarita attiva o passiva del rapporto sostanziale, che costituisce concreta titolarita del diritto fatto valere in giudizio. E mentre la prima puo dar luogo ad un errore 'in procedendò, rispetto al quale la Corte di Cassazione e giudice anche di fatto, la seconda invece concerne il merito. (Conf.273-68, massima n.331185).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)