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Sez. 2, Sentenza n. 1313 del 08/05/1971 (Rv. 351514 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - NOZIONE - TITOLARITA ATTIVA E PASSIVA DEL RAPPORTO - DIFFERENZE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1971-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351514-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - NOZIONE - TITOLARITA ATTIVA E PASSIVA DEL RAPPORTO - DIFFERENZE - FATTISPECIE.*

La legitimatio ad causam costituisce una condizione per la trattazione del merito, intesa non come diritto ad una sentenza favorevole, bensi come potere di ottenere dal giudice una pronunzia giudiziale, sia essa favorevole o sfavorevole, in base alla prospettazione della domanda e non va, pertanto, confusa con la titolarita attiva e passiva del rapporto giuridico dedotto in causa, la quale attiene al merito. (nella specie, in una controversia relativa al mancato pagamento di contributi assicurativi, la suprema Corte ha ritenuto che la questione relativa alla titolarita dei rapporti di lavoro subordinato, cui si riferivano i contributi, atteneva al merito della causa e non alla legittimazione passiva ad causam, per cui la valutazione espressa al riguardo dal giudice di merito non era sindacabile in Sede di legittimita). (Conf 1494'69, mass n 340311' 813'69, mass n 339141).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)