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Sez. 3, Ordinanza n. 3078 del 07/02/2025 (Rv. 674035-01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI) | Assicurato trasportato - Danno alla persona - Risarcimento a carico del proprio assicuratore - Spettanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674035-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI)

In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, l'assicurato proprietario del mezzo che è vittima dell'incidente, quale terzo trasportato, ha diritto di ottenere il risarcimento del danno dal proprio assicuratore ai sensi dell'art. 144 c.ass., non potendosi - in base alle norme eurounitarie, cosi come interpretate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea - distinguere la sua posizione da quella di qualsiasi altro passeggero.

Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)