Sez. 3, Ordinanza n. 3078 del 07/02/2025 (Rv. 674035-01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI) | Assicurato trasportato - Danno alla persona - Risarcimento a carico del proprio assicuratore - Spettanza - Fondamento.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI)
In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, l'assicurato proprietario del mezzo che è vittima dell'incidente, quale terzo trasportato, ha diritto di ottenere il risarcimento del danno dal proprio assicuratore ai sensi dell'art. 144 c.ass., non potendosi - in base alle norme eurounitarie, cosi come interpretate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea - distinguere la sua posizione da quella di qualsiasi altro passeggero.
Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)