Sez. U - , Sentenza n. 35318 del 30/11/2022 (Rv. 666369 - 03)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Terzo trasportato danneggiato da sinistro stradale - Azione diretta ex art. 141 c.ass. - Natura - Presupposti - Coinvolgimento di almeno due veicoli - Necessità - Conseguenze - Unico veicolo coinvolto - Azione diretta ex art. 144 c.ass. - Configurabilità.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
L'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito; la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.
Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 122, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 141 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)