Sez. U, Sentenza n. 3343 del 06/10/1954 (Rv. 881455 - 01)
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE - CONCESSIONE DI PUBBLICO SERVIZIO - POTERI DELLA P.A. CONCEDENTE - TRANSAZIONE O COMPROMESSO - INAMMISSIBILITÀ - CONCESSIONI AMMINISTRATIVE - CONCESSIONE DI PUBBLICO SERVIZIO - POTERI DELLA P.A. - SOSTITUZIONE AL CONCESSIONARIO NELLA GESTIONE - INAMMISSIBILITÀ -VIOLAZIONE DI DIRITTO SOGGETTIVO
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE - CONCESSIONE DI PUBBLICO SERVIZIO - POTERI DELLA P.A. CONCEDENTE - TRANSAZIONE O COMPROMESSO - INAMMISSIBILITÀ - CONCESSIONI AMMINISTRATIVE - CONCESSIONE DI PUBBLICO SERVIZIO - POTERI DELLA P.A. - SOSTITUZIONE AL CONCESSIONARIO NELLA GESTIONE - INAMMISSIBILITÀ -VIOLAZIONE DI DIRITTO SOGGETTIVO
Fra le questioni relative a diritti o potestà indisponibili, che non possono formare oggetto di transazione e di compromesso, rientrano quelle relative ai poteri spettanti alla pubblica amministrazione, per ragioni di pubblico interesse, in ordine alla concessione di un pubblico servizio. La pubblica amministrazione, se può revocare, per esigenze di ordine pubblico, la concessione di un pubblico servizio, non puo invece ingerirsi, per motivi di pubblico interesse (nella specie, per assicurare l'erogazione del gas alla popolazione in pendenza di uno sciopero di dipendenti dell'azienda concessionaria) nella sfera patrimoniale privata del concessionario, sostituendosi a quest'ultimo ancorché temporaneamente, nell'Esercizio dei suoi diritti o nella gestione, per conto dello stesso concessionario, della sua azienda, la quale rappresenta una delle tipiche manifestazioni dell'autonomia privata, garantita dalla Costituzione ad ogni soggetto. Una siffatta ingerenza concreta la violazione di un diritto soggettivo del concessionario, tutelabile davanti all'autorità giudiziaria ordinaria".
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)