Sez. 1, Sentenza n. 9602 del 15/04/2026 (Rv. 678188-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Liquidazione giudiziale - Fusione per incorporazione - Instaurazione del contraddittorio - Soggetto destinatario della notifica del ricorso e dell'avviso di convocazione - Società incorporata - Sussistenza - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di liquidazione giudiziale, in presenza di una compiuta operazione negoziale di fusione per incorporazione, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, il soggetto destinatario della notifica del ricorso e dell'avviso di convocazione va individuato nella società incorporata che, pur se estinta, conserva la capacità di stare in giudizio, come è ulteriormente confermato dall'art. 33, comma 2, CCII, che prevede l'obbligo per l'imprenditore, cancellato dal registro delle imprese, di mantenere attivo, per un anno decorrente dalla cancellazione, l'indirizzo del servizio di posta elettronica certificata.
Cod. Civ. art. 2504, Cod. Civ. art. 2504 bis com. 2, Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., CCII [ rnc : art = 0040 00, gen = LS, sp = CCII], CCII [ rnc : art = 0033 00, gen = LS, sp = CCII]
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)