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Sez. 1, Sentenza n. 3658 del 22/12/1972 (Rv. 361692 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - PROVVEDIMENTO - IN GENERE - PROVVEDIMENTO NEGATIVO - IMPUGNAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361692-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - PROVVEDIMENTO - IN GENERE - PROVVEDIMENTO NEGATIVO - IMPUGNAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - AMMISSIBILITA.*

E impugnabile per Cassazione, ai sensi dell'art 111 della Costituzione, il provvedimento di rigetto della istanza di ammissione alla procedura di amministrazione controllata, perche anche tale provvedimento ha i connotati della decisorieta e della definitivita. Il carattere decisorio, ritenuto per il provvedimento di ammissione alla suddetta procedura (in considerazione degli effetti che determina nella sfera giuridica dei creditori e dell'imprenditore), deve correlativamente affermarsi anche per il provvedimento negativo, dovendo esso desumersi dalla materia che la domanda devolve alla cognizione del giudice. Il requisito della definitivita deriva dalla considerazione che la legge non prevede la possibilita del riesame del provvedimento stesso da parte di altro giudice, non essendo ravvisabile una tale possibilita in base alle Disposizioni degli artt 739 e 742 cod proc civ, in quanto la legge fallimentare ha istituito un proprio particolare sistema di impugnazione. (V 644'71, mass n 350364; 2619'69, mass n 342231).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)