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Sez. 1, Sentenza n. 10783 del 03/12/1996 (Rv. 501011 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - DOMANDA | Provvedimento di rigetto - Natura non definitiva - Conseguenze - Ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Mancata apertura di altra procedura concorsuale - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501011-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - DOMANDA

Il provvedimento con il quale il tribunale rigetta l'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione controllata, riservandosi, implicitamente, di esaminare la subordinata proposta di concordato preventivo (nell'ipotesi, accolta con separato provvedimento), non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 cost., trattandosi di provvedimento comunque privo del carattere di definitività, non solo nel caso in cui sia seguito da sentenza dichiarativa di fallimento - che è suscettibile di autonome impugnazioni e rispetto alla quale l'indicato provvedimento di rigetto difetta di autonomia -, ma anche nell'ipotesi in cui non comporti l'automatica apertura di una diversa procedura concorsuale, essendo il rigetto derivato dalla mancanza di un indispensabile requisito formale (quale, nella specie, la predisposizione del piano di risanamento), in quanto l'istanza, sanata dei vizi formali che l'inficiano, può essere ripresentata e deve essere riesaminata, senza che il precedente rigetto abbia effetto preclusivo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 187 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)