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Sez. 3, Sentenza n. 12718 del 30/11/1994 Ud. (dep. 21/12/1994) Rv. 200952 - 01

Procedimento pretorile - Decreto di citazione - Requisiti - Luogo e tempo della comparizione | Termine minimo di 45 giorni - Necessità di rispetto soltanto per la prima citazione in giudizio - Non quando occorra procedere a rinnovazione della citazione - Limiti.
Stato
decisa il 1994-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200952-01

Procedimento pretorile - Decreto di citazione - Requisiti - Luogo e tempo della comparizione

Il termine minimo per comparire, fissato in quarantacinque giorni dall'art. 555, comma terzo, cod. proc. pen., deve essere rispettato soltanto in occasione della prima citazione a giudizio e non in altre ipotesi, in cui occorra procedere a rinnovazione della citazione, diverse da quelle di ravvisata nullità del decreto medesimo o della sua notificazione, nonché di probabile mancanza di conoscenza del decreto da parte dell'imputato ex art. 485 cod. proc. pen.. Il termine minimo di comparizione, invero, è stato previsto per consentire all'imputato l'apprestamento di idonea difesa e, nelle anzidette ipotesi di reiterazione di una citazione rituale e già ritualmente notificata, è già stato concesso all'imputato quel tempo che il legislatore ritiene adeguato per l'organizzazione dell'attività difensiva.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 485 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 485 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)