Sez. 3, Sentenza n. 10667 del 21/10/1997 Ud. (dep. 24/11/1997) Rv. 209417 - 01
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO DI CITAZIONE - IN GENERE | Rispetto del termine di quarantacinque giorni per comparire - Necessità solo per la prima citazione a giudizio - Prima citazione affetta da nullità del decreto o della sua notificazione o da probabile mancata conoscenza da parte dell'imputato - Rinnovazione della citazione - Osservanza di detto termine minimo - Necessità.
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO DI CITAZIONE - IN GENERE
Nel giudizio pretorile il termine minimo per comparire, fissato in quarantacinque giorni dall'art. 555, comma 3, cod.proc.pen., deve essere rispettato soltanto in occasione della prima citazione a giudizio e non in altre ipotesi in cui occorra procedere a rinnovazione della citazione. Tale regola, tuttavia, non può trovare attuazione nel caso in cui la prima citazione sia affetta da "nullità" del decreto medesimo o della sua notificazione o da probabile mancata conoscenza da parte dell'imputato ex art. 485 cod.proc.pen.: in questi ultimi casi non si instaura il rapporto processuale ed il termine minimo di comparizione deve essere osservato in sede di rinnovazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 485 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 485 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)