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Sez. 1, Sentenza n. 22580 del 23/10/2014 (Rv. 632619 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE | Clausola di tacita presupposizione - Onere di allegazione - Contenuto.
Stato
decisa il 2014-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632619-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE

L'affermazione dell'esistenza nel contratto di una clausola di tacita presupposizione - sulla base della quale risalire alla comune intenzione delle parti e ricostruire il complessivo comportamento anche posteriore alla stipulazione del negozio, nonché il senso globale (ma non esplicito) delle relative pattuizioni - impone alla parte che ne assume l'esistenza di allegare, nel contraddittorio processuale con l'avversario, la situazione di fatto considerata, ma non espressamente enunciata in sede di stipulazione del contratto, che sia successivamente mutata per il sopravvenire di circostanze non imputabili alla parte stessa, così da determinare un assetto ai propri interessi fondato su basi diverse da quello in virtù del quale era stato concluso il contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)