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Sez. 2, Sentenza n. 20245 del 18/09/2009 (Rv. 609632 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE | Nozione - Deducibilità dal contenuto del contratto - Successivo verificarsi o venire meno della presupposizione - Non imputabilità alle parti - Necessità - Accertamento del giudice di merito - Censurabilità in Cassazione - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2009-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609632-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE

In materia contrattuale, affinché sia configurabile la fattispecie della c.d. "presupposizione" (o condizione inespressa), è necessario che dal contenuto del contratto si evinca l'esistenza di una situazione di fatto, considerata, ma non espressamente enunciata dalle parti in sede di stipulazione del medesimo, quale presupposto imprescindibile della volontà negoziale, il cui successivo verificarsi o venire meno dipenda da circostanze non imputabili alle parti stesse; il relativo accertamento, esaurendosi sul piano propriamente interpretativo del contratto, costituisce una valutazione di fatto, riservata, come tale, al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici o giuridici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1467

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)