Sez. 3, Sentenza n. 3230 del 03/04/1987 (Rv. 452300 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA - LIMITI.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA - LIMITI.*
La surrogazione dell'assicuratore nei diritti del danneggiato verso il terzo responsabile, a norma dell'art. 1916 cod. civ., fino a concorrenza dell'indennità versata, comporta, per tale parte, un trasferimento del credito risarcitorio, e, pertanto, in Sede di liquidazione di quanto dovuto da detto responsabile al danneggiato medesimo, la computabilità della sopravvenuta svalutazione monetaria resta circoscritta alla residua porzione esclusa dall'indicato trasferimento. (V 1813/84, mass n 433880).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)