Sez. 3, Sentenza n. 1756 del 06/06/1972 (Rv. 358706 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - CRITICA ANALITICA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - CRITICA ANALITICA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Il giudice, che ritiene di non potere aderire alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio e di dover fondare la propria pronunzia su altri elementi offerti dal processo, non e obbligato a criticare specificamente ogni singola affermazione della consulenza, bastando che della decisione adottata offra una motivazione congrua, esauriente, logicamente corretta, e tale da confutare, anche per via indiretta o implicita, la Rilevanza o l'attendibilita dei dati probatori disattesi, inclusa la consulenza. (V 2327'71, mass n 353196).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)