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Sez. 1 - , Ordinanza n. 2355 del 03/02/2020 (Rv. 656724 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Obbligo di acquisizione delle informazioni sulla situazione esistente nel Paese di origine - Limitazione a fatti e motivi esposti nella richiesta di protezione internazionale - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656724-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

L'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, nel prevedere che "ciascuna domanda รจ esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati", deve essere interpretato nel senso che l'obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo per contro addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)