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Sez. 1 - , Ordinanza n. 13565 del 02/07/2020 (Rv. 658235 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Permesso di soggiorno per motivi umanitari – Presupposti – Vulnerabilità - Violenze subite nel Paese di transito – Rilevanza – Condizioni – Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658235-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce una misura atipica e residuale, volta ad abbracciare situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica ("status" di rifugiato o protezione sussidiaria), non può disporsi l'espulsione e deve provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutare caso per caso, anche considerando le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza, potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva negato la protezione umanitaria senza valutare le circostanziate deduzioni del richiedente relative alle violenze subite in Libia, ove si era recato per reperire un'occupazione lavorativa, indicate come causa della compromissione delle sue condizioni psico-fisiche, così evidenziando la connessione tra il transito in quel Paese e il contenuto della domanda).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)