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Sez. 3, Sentenza n. 582 del 02/03/1973 (Rv. 362662 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA - LIMITI - ECCESSIVA ONEROSITA - RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE - DANNO CONTRATTUALE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1973-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362662-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA - LIMITI - ECCESSIVA ONEROSITA - RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE - DANNO CONTRATTUALE - APPLICABILITA.*

La norma dell'art 2058 cod civ che prevede la possibilita per il giudice di disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in Forma specifica risulti eccessivamente onerosa per il debitore, e applicabile anche in materia contrattuale. (Conf 356/58; 2016/51).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2058

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)