Sez. 2, Sentenza n. 3739 del 26/06/1984 (Rv. 435726 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORME SPECIFICA - ESPERIBILITÀ DELLA RELATIVA DOMANDA ANCHE IN MATERIA CONTRATTUALE - ACCOGLIMENTO - CONDIZIONI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORME SPECIFICA - ESPERIBILITÀ DELLA RELATIVA DOMANDA ANCHE IN MATERIA CONTRATTUALE - ACCOGLIMENTO - CONDIZIONI.*
La domanda di risarcimento del danno in Forma specifica - esperibile pure in materia contrattuale, - postula per il suo accoglimento (al pari di quella di risarcimento per equivalente) l'esistenza di un danno come conseguenza di un determinato fatto, sicché, in ipotesi di inadempimento o inesatto adempimento di obbligazione contrattuale, pur presumendosi la colpa del debitore (art. 1218 cod. civ.), un danno deve sempre essere dedotto e provato per poter ottenere la reintegrazione in Forma specifica. (V 582/73, mass n 362662; (V 1913/68, mass n 333910).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2058, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)