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Sez. L, Sentenza n. 3796 del 28/06/1984 (Rv. 435766 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE - ENASARCO - POTERE DI ANNULLAMENTO DEI PROPRI ATTI AMMINISTRATIVI - SUSSISTENZA - LIMITI - ESCLUSIONE - DIRITTI SOGGETTIVI E POSSIBILITÀ DI CONSEGUENTE "DAMNUM INIURIA DATUM" PER MANCANZA DI TEMPESTIVITÀ - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435766-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE - ENASARCO - POTERE DI ANNULLAMENTO DEI PROPRI ATTI AMMINISTRATIVI - SUSSISTENZA - LIMITI - ESCLUSIONE - DIRITTI SOGGETTIVI E POSSIBILITÀ DI CONSEGUENTE "DAMNUM INIURIA DATUM" PER MANCANZA DI TEMPESTIVITÀ - IRRILEVANZA.*

In Mancanza di Disposizioni esclusive o limitative dettate con riferimento all'e.N.A.S.a.R.C.o., spetta anche a tale ente, rientrante nella pubblica amministrazione lato sensu intesa, il potere - che costituisce espressione di autotutela ed è ricollegabile alla previsione dell'art. 6 del R.d. 3 marzo 1934 n. 383 - di annullare in ogni tempo, per motivi di legittimità e con effetto ex tunc, propri Atti amministrativi, restando escluso che detto potere possa incontrare limiti nella sussistenza di diritti soggettivi (che non possono sorgere da un provvedimento illegittimo) o possa considerarsi causativo, nei confronti del soggetto cui il provvedimento annullato si riferisce, di un damnum iniuria datum per non essere stato esercitato con maggiore tempestività. (V 4625/82, mass n 422595; (V 2550/72, mass n 360066).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)