Sez. L, Sentenza n. 4625 del 17/08/1982 (Rv. 422595 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - CONDIZIONI.*
La revoca (per motivi di merito e con effetto ex nunc) e l'annullamento di ufficio (per motivi di legittimità e con effetto ex tunc) costituiscono espressione del potere di autotutela della P.a. E, in materia di assicurazioni sociali, trovano disciplina, rispettivamente, nell'art. 10 del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 che prevede l'ipotesi del mutamento della situazione invalidante, e nell'art. 80 del regolamento 28 agosto 1924 n. 1422, che consente l'annullamento e la verifica delle pensioni concesse limitandosi a temperarne gli effetti nell'ipotesi particolare dell'eliminazione, oltre l'anno, di errori relativi alla liquidazione non dovuti a dolo dell'interessato. Ne consegue che la revoca della pensione può essere disposta non solo per il riacquisto della capacità di guadagno per miglioramento delle condizioni fisiche o riqualificazione in attività lavorativa confacente, non usurante ed avente i caratteri della continuità e durata, ma anche, ed a maggior ragione, nel caso in cui la capacità di guadagno non fosse ridotta oltre il limite pensionabile già all'epoca della concessione della pensione. (V 2945/77, mass n 386492; (Conf 1349/67, mass n 327941, nella prima parte; (Conf 855/78, mass n 390195, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)