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Sez. 2, Sentenza n. 1218 del 05/09/1970 (Rv. 346859 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - IN GENERE - AZIONE INTESA A EVITARE IMMISSIONI MOLESTE E DIRETTA AL RISARCIMENTO DEL DANNO - INQUADRABILITA NELLA NEGATORIA - CONSEGUENZE - POSSESSO DEL FONDO - IRRILEVANZA - INCONTROVERTIBILITA DEL DIRITTO DI PROPRIETA - PRESUNZIONE DEL GODIMENTO PIENO ED ESCLUSIVO - PROVA DI GODIMENTO PIENO ED ESCLUSIVO - PROVA DI GODIMENTO PARZIARIO - ONERE DELLA CONTROPARTE.*
Stato
decisa il 1970-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346859-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - IN GENERE - AZIONE INTESA A EVITARE IMMISSIONI MOLESTE E DIRETTA AL RISARCIMENTO DEL DANNO - INQUADRABILITA NELLA NEGATORIA - CONSEGUENZE - POSSESSO DEL FONDO - IRRILEVANZA - INCONTROVERTIBILITA DEL DIRITTO DI PROPRIETA - PRESUNZIONE DEL GODIMENTO PIENO ED ESCLUSIVO - PROVA DI GODIMENTO PIENO ED ESCLUSIVO - PROVA DI GODIMENTO PARZIARIO - ONERE DELLA CONTROPARTE.*

Le azioni reali a difesa della proprieta rientranti nel paradigma delle azioni negatorie previsto dall'art 949 cod civ non hanno il significato ristretto di azioni tendenti solo ad evitare l'Esercizio di una vera e propria servitu sul fondo dell'attore, bensi quello piu ampio di azioni tendenti a far dichiarare l'inesistenza di un qualsiasi diritto che altri vantino sul fondo o a far cessare una turbativa o molestia altrui sul fondo medesimo, e comprendono quindi anche le azioni, esperibili ex art 844 cod civ, intese a evitare immissioni moleste, e dirette al ristoro del danno delle dette immissioni provocato. In quest'ultima ipotesi, pertanto, bene il giudice di merito - una volta individuata la causa petendi dell'Azione nel diritto di proprieta e non nella responsabilita aquiliana - ritiene irrilevante, ai fini della legittimazione ad agire, l'accertamento del possesso del fondo da parte degli attori, rilevando esser sufficiente a legittimarli il loro diritto di proprieta. Nella medesima ipotesi, se il diritto di proprieta risulti incontrovertibile, la presunzione iuris tantum del godimento esclusivo e pieno della cosa discende dalla norma dell'art 832 cod civ che disciplina e definisce il contenuto del diritto di proprieta. Di conseguenza la prova di un godimento parziario, in misura inferiore a quella dedotta dal proprietario, incombe alla controparte che ne contesti l'entita al fine di una correlativa riduzione del risarcimento dovuto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)