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Sez. 2, Sentenza n. 546 del 30/01/1985 (Rv. 438742 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) - EFFICACIA VINCOLANTE PER IL GIUDICE CHE L'HA PRONUNZIATA - DICHIARAZIONE DI NULLITÀ CON SUCCESSIVA SENTENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438742-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) - EFFICACIA VINCOLANTE PER IL GIUDICE CHE L'HA PRONUNZIATA - DICHIARAZIONE DI NULLITÀ CON SUCCESSIVA SENTENZA - INAMMISSIBILITÀ.*

Il giudice che abbia deliberato una sentenza non definitiva, anche se non passata in giudicato, resta da questa vincolato, agli effetti della prosecuzione del giudizio davanti a sè, in ordine alle questioni definite e a quelle da queste dipendenti, che debbono essere esaminate e decise sulla base dell'intervenuta pronuncia (salvo il caso in cui questa sia stata riformata con sentenza passata in giudicato emanata a seguito di impugnazione immediata); ne consegue che pronunciata sentenza non definitiva, il giudice non può con successiva sentenza non definitiva dichiarare la nullità della prima (nella specie: per difetto d'integrità del contraddittorio), né può, per essere venuta meno la causa della nullità (nella specie: con l'intervento volontario della parte pretermessa), con la medesima o con la sentenza definitiva validamente decidere le questioni già risolte con quella sentenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 340

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)