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Sez. L, Sentenza n. 13012 del 05/09/2003 (Rv. 566600 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Deduzione di erronea interpretazione di norma contrattuale - Obbligo di riportare il testo della fonte pattizia - Configurabilità - Fondamento - Principio di autosufficienza del ricorso.
Stato
decisa il 2003-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566600-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

Qualora, con il ricorso per Cassazione, venga fatta valere la inesatta interpretazione, per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per vizio di motivazione, di una norma contrattuale, il ricorrente è tenuto, in ossequio al principio della autosufficienza del ricorso, a riportare il testo della fonte pattizia invocata per la parte in contestazione, al fine di consentire il controllo al giudice di legittimità, che non può sopperire alle lacune dell'atto di impugnazione con indagini integrative.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)