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Sez. L, Sentenza n. 21379 del 04/11/2005 (Rv. 584674 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Contratto collettivo - Denunciata interpretazione di una norma contrattuale - Riproduzione del contenuto della stessa - Onere del ricorrente - Sussistenza - Trascrizione della disposizione collettiva contenuta nella memoria depositata ex art. 378 cod.proc.civ - Irritualità.
Stato
decisa il 2005-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584674-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO

Qualora in sede di legittimità venga denunciato un vizio della sentenza consistente nella erronea interpretazione, per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per vizio di motivazione, di una norma della contrattazione collettiva, il ricorrente ha l'onere - in forza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - di riportare il contenuto della stessa, stante il divieto per il giudice di legittimità di ricercare negli atti gli elementi fattuali utili per la decisione della controversia. Ne consegue che la trascrizione della disposizione collettiva contenuta nella memoria depositata ex art. 378 cod.proc.civ., avendo questa mera funzione illustrativa del ricorso, deve ritenersi irrituale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 378, Contr. Coll. 23/11/1990 art. 45, Contr. Coll. 19/12/1994 art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)