Sez. L, Sentenza n. 5710 del 10/06/1999 (Rv. 527248 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Indennità di maternità - Diritto accertato con sentenza passata in giudicato - Successiva richiesta di rivalutazione monetaria e interessi - Prescrizione decennale ex art. 2953 cod. civ. - Esclusione - Termine annuale - Applicabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI
Poiché la "ratio" dell'art. 2953 cod. civ. si fonda sull'autonomia del titolo giudiziale che, formatosi, vive di vita propria e autonoma, non è possibile operare modificazioni al regime prescrizionale a diritti non riconducibili al titolo giudiziale; pertanto non è applicabile la prescrizione decennale ma quella breve annuale (vigente per il diritto alla sorte capitale ex art. 6 legge 11 gennaio 1943 n. 138) ove si richieda la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla indennità di maternità che era stata riconosciuta con un precedente giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2953, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)