Sez. L, Sentenza n. 2277 del 02/03/1998 (Rv. 513212 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Indennità di maternità - Regime prescrizionale dell'indennità di malattia - Applicabilità - Maturazione di giorno in giorno - Configurabilità - Prescrizione breve annuale - Decorrenza - Dal giorno di maturazione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI
Il diritto all'indennità di maternità, al quale si applica il regime di prescrizione dell'indennità di malattia, matura di giorno in giorno, in dipendenza dall'assenza dal lavoro causata dallo stato di gravidanza o di puerperio, e dallo stesso giorno di maturazione decorre, in base alla regola di cui all'art. 2935 cod. civ., la speciale prescrizione breve (annuale) prevista dall'art. 6, ultimo comma, della legge 11 gennaio 1943 n. 138.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)