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Sez. 4, Sentenza n. 8731 del 20/05/1998 Ud. (dep. 27/07/1998) Rv. 211761 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE | Presentazione al giudice di comunicazione di adesione alla astensione dalle udienze deliberata dall'ordine professionale - Obbligo del giudice di provvedere al riguardo motivando le ragioni della decisione - Inosservanza - Nullità della sentenza.
Stato
decisa il 1998-05-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211761-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE

Una volta fatta pervenire al giudice comunicazione del difensore di adesione alla astensione dalle udienze deliberata dall'ordine professionale, il giudice ha l'obbligo di prendere in considerazione la comunicazione e di assumere al riguardo una decisione fornendola di adeguata motivazione. (Fattispecie di annullamento della sentenza, in quanto il giudice non aveva dato alcuna giustificazione all'implicito rigetto della richiesta di rinvio del dibattimento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)