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Sez. 1, Sentenza n. 10955 del 10/06/1999 Ud. (dep. 25/09/1999) Rv. 214371 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE | Sciopero della categoria - Legittimità dell'impedimento - Bilanciamento di interessi - Consenso della parte - Necessità.
Stato
decisa il 1999-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214371-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE

A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art.2, commi 1 e 5, della legge 12 giugno 1990, n.146, nella parte in cui non prevede forme di regolamentazione della astensione collettiva degli avvocati dall'attività giudiziaria, e della lacuna legislativa conseguentemente verificatasi, spetta al giudice il potere di bilanciare i valori in conflitto, così da far recedere - se del caso - la libertà sindacale a fronte di interessi sovraordinati, fra i quali va annoverato il diritto inviolabile alla difesa tecnica. Pertanto, ove il difensore intenda astenersi dall'udienza, è tenuto ad informare la parte, la quale, ove lo ritenga, potrebbe provvedere altrimenti al proprio patrocinio, ed ottenerne l'assenso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 487 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 487 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 614, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 614, Legge 12/06/1990 num. 146 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)