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Sez. 5, Sentenza n. 15192 del 30/06/2006 (Rv. 593944 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata ex art. 2-quinquies del d.l. n. 564 del 1994 - Conseguenze processuali e sostanziali - Ultrattività della pretesa tributaria - Configurabilità - Spettanza di interessi moratori - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593944-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono tributario, la chiusura delle liti fiscali pendenti ai sensi dell'art. 2-quinquies del d.l. 30 settembre 1994, n. 564 (aggiunto dalla legge di conversione 30 novembre 1994, n. 656), a seguito del pagamento, da parte del contribuente, di una somma correlata al valore della causa, provoca, nel concorso di condizioni ed adempimenti prestabiliti, l'estinzione del giudizio in conseguenza della cessazione della materia del contendere ed il conseguente venir meno di ogni ulteriore debito del contribuente eventualmente dipendente dallo stesso titolo; ne consegue che la proposizione normativa, contenuta nel comma 6, secondo cui "restano comunque dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza del giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate", riguarda esclusivamente i versamenti compiuti prima del condono, che restano fermi e non danno luogo ad alcuna restituzione, con esclusione di ogni forma di ultrattività della pretesa tributaria all'origine della controversia. L'originaria pretesa tributaria, infatti, essendo estinta dal condono e sostituita dalla prestazione dovuta per ottenerlo, non sopravvive per alcun aspetto e diviene, in particolare, improduttiva di interessi moratori, la cui debenza, commisurata alla durata del giudizio, risulterebbe in contraddizione con la "ratio" del beneficio, tendente alla chiusura delle liti fiscali di scarsa entità economica.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)